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Sant'Antioco. Al via finalmente dopo un anno di attesa i lavori di escavo del canale della laguna. Sarà la volta buona?

Attualità Locale
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E' partito dopo circa un anno di fermo il conto alla rovescia per i lavori di manutenzione, dragaggio e messa in sicurezza del canale navigabile. Attraversare il canale della laguna di Sant'Antioco non sarà più a rischio insabbiamento. Tra alcuni giorni prenderanno finalmente il via i lavori di escavo del canale della laguna. La capitaneria di porto di Sant'Antioco ha così emanato una ordinanza con la quale prescrive la regolamentazione dei lavori e l'utilizo della laguna e l'interdizione alla navigazione nei tratti di mare del canale tra il 15 aprile e il 30 aprile 2020. Le operazioni di escavo saranno eseguiti dal motopontone "Argo" (da Taranto) della società Turismar Srl, in subappalto con l'impresa aggiudicataria Serlu Costruzioni. Pertanto è interdetta la navigazione ma pure il rilascio anche temporaneo di materiale o attrezzi da pesca e non, lungo tutto il settore del canale navigabile da nord a sud. Lavori finanziati nel 2012 dalla Provincia di Carbonia Iglesias con 700 mila euro e inseriti nel Piano Sulcis, appaltati dalla nuova provincia Sud Sardegna a fine dell'anno scorso per una serie di difficoltà burocratiche, non avevano ancora visto la luce. Una volta ultimati i lavori e istallati i sistemi di illuminazione il nuovo canale sarà percorribile in sicurezza e sarà cura della capitaneria di Porto abrogare tutte le ordinanze e divieti tuttora in vigore dando regolamentandone il suo pieno utilizzo. 

ORDINANZA Lavori di dragaggio canale Laguna di Sant’Antioco

Il Tenente di Vascello (CP) Francesco S. M. D’ISTRIA, Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant’Antioco

VISTA la comunicazione ultima, assunta a prot. n° 4543 in data 02.04.2020 dell’Impresa Ser.lu Costruzioni, con la quale viene comunicato il nuovo periodo di esecuzione dei lavori di escavo da porre in essere lungo alcuni tratti del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco, ora previsti a far data dal 15.04.2020 al 30.04.2020 parte a mare; VISTA l’istanza avanzata dall’Impresa Ser.lu Costruzioni in data 07.03.2020, e acquisita agli atti la restante documentazione integrata, richiesta con pec n. 3578 del 09/03/2020 utile al fine dell’emissione di Ordinanza relativa alla Sicurezza della Navigazione, Tutela Ambientale e salvaguardia della vita umana in mare, per l’esecuzione di lavori di dragaggio nei diversi tratti ricadenti nel canale della laguna di Sant’Antioco (SU), comunque meglio evidenziati nell’allegato stralcio planimetrico; VISTO il seguito in data 24/03/2020 all’istanza relativa al rilascio della presente Ordinanza, VISTE le proprie Ordinanze 15/2019 in data 15.04.2019 e 17/2019 del 18/04/2019 relative ai lavori in parola da porre in essere; VISTO il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco, redatto dalla Provincia del Sud Sardegna – Comune di Sant’Antioco, relativo a tutte le fasi di lavorazione da porre in essere; VISTI i lavori di ricognizione rischio bellico eseguiti nelle aree interessate all’esecuzione dei lavori di dragaggio, evidenziati con propria Ordinanza n° 50/2018 emessa in data 15.11.2018; VISTO il decreto direttoriale contenente il provvedimento finale di adozione, ex art.14 ter legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Sulcis Iglesiente Guspinese” del 12.02.2014 approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche con prot. N° 4859/TRI/DI/B del 17.02.2014; VISTO il resoconto sintetico della riunione tecnica convocata presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare in data 15.01.2019 trasmesso con nota prot. N. 1779 del 30.01.2019; VISTA la nota s.n del 11.02.2019 della Provincia del Sud Sardegna acquisita al protocollo di questo Ufficio al n° 2051 del 12.02.2019 in riscontro del foglio prot. 914 del 18.01.2019 di questo Ufficio con il quale si richiedevano atti integrativi al fine dell’emanazione della presente Ordinanza; VISTA la nota prot. 3953 del 14.02.2019 della Provincia del Sud Sardegna in riscontro del foglio prot. 2086 del 12.02.2019 di questo Ufficio; VISTO il verbale di riunione relativo al tavolo tecnico tenutosi presso la sede dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco in data 20/02/2019 con le parti convenute; VISTA la comunicazione in data 05/11/2018, con la quale l’Impresa SER.LU COSTRUZIONE, comunica che i lavori di escavo subacqueo sono affidati in regime di subappalto alla Società TURISMAR SRL con sede legale in Zona Industriale Baccasara s.n.c. 08048 Tortolì (NU);
VISTI i documenti di bordo del Motopontone denominato “ARGO” iscritto al n° 4696 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Taranto, unità impiegata all’esecuzione dei lavori di dragaggio in parola; VISTA la certificazione prodotta relativa alla idoneità e conformità CE della benna da utilizzare per il dragaggio del canale; VISTO l’elaborato grafico allegato, nel quale viene evidenziata l’area in cui verranno effettuate le operazioni di dragaggio; VISTA la dichiarazione resa dal Consorzio Tanit Port Management in qualità di concessionario del Porticciolo turistico di Sant’Antioco con la quale ha preso accordi con la ditta SER.LU Costruzioni per fornire ricovero notturno al motopontone “ARGO” utilizzato per il dragaggio del canale navigabile della laguna di Sant’Antioco; VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977; VISTO il D.M. 15 luglio 2016 n. 172 - Regolamento recante la disciplina delle modalità e le norme tecniche per le operazioni di dragaggio dei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.), ai sensi dell’art. 5 – bis comma 6 della legge n. 84/94; VISTI il D.L. n°19 del 25/03/2020, i DCPM 04/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 relativi alle disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza “COVID19” e l’Ordinanza sindacale n. 16 del 02/04/2020; CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione, la tutela ambientale nonché l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose; VISTI gli Artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

RENDE NOTO

Che a far data dal 15 aprile 2020 e sino al 30 aprile 2020, i tratti di mare ricadenti nel canale sito nella Laguna di Sant’Antioco (SU), meglio evidenziati nello stralcio planimetrico in allegato, saranno interessati da lavorazioni di escavo eseguiti mediante l’utilizzo del Motopontone denominato “ARGO” iscritto al n° 4696 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Taranto, della Società TURISMAR SRL, in regime di subappalto con l’impresa aggiudicataria SER.LU Costruzioni. E, pertanto; ORDINA

Art.1 (Prescrizioni generali e divieti) Nel periodo di tempo di cui al rende noto, il canale navigabile della laguna di Sant’Antioco, sarà interessato lungo i punti di coordinate geografiche sotto meglio riportati, a lavori di escavo dello stesso, e pertanto, è interdetta la navigazione, il rilascio anche temporaneo di materiale e/o attrezzi da pesca e non, lungo tutto il tratto del canale navigabile compreso da nord a sud, al fine di cagionare possibili incidenti e/o intralci alle operazioni da porre in essere, nel pieno rispetto di tutte le norme arrecanti la sicurezza della navigazione.

canale laguna webLocalizzazione aree di intervento e relative coordinate geografiche: P1 Lat. 39° 4’ 35.13’’ N Long. 008° 27’ 47.087’’ E P2 Lat. 39° 4’ 34.572’’ N Long. 008° 27’ 49.467’’ E P3 Lat. 39° 6’ 51.97’’ N Long. 008° 26’ 2.95’’ E P4 Lat. 39° 6’ 52.729’’ N Long. 008° 26’ 5.69’’ E

Art. 2 (Obblighi e prescrizioni per il Comando di bordo dell’unità operante) 1. Tutte le operazioni dovranno svolgersi esclusivamente durante il periodo indicato nel “rende noto” in orari diurni ed in condizioni meteo – marine assicurate favorevoli. Le attività dovranno comunque essere sospese di iniziativa, sulla base di tutti gli apprezzamenti dettati dalla “buona perizia marinaresca” in considerazione delle caratteristiche tecnico- nautiche dell’unità operante. 2. L’unità operante deve essere in possesso della documentazione di bordo e delle certificazioni in corso di validità. 3. L’unità operante dove essere in possesso delle eventuali abilitazioni/autorizzazioni/collaudi, qualora previsti dalla vigente normativa, in merito all’utilizzo delle strumentazione e/o macchinari presenti a bordo utilizzati per l’esecuzione delle operazioni di escavo. 4. L’unità impiegata nelle operazioni di escavo deve mostrare e/o effettuare tutte le segnalazioni prescritte dalla Convenzione sul Regolamento Internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare (COLREG’ 72). 5. Le manovre di ormeggio e disormeggio dell’unità, da e per la banchina designata allo scarico del materiale di escavo devono essere fatte, con l’assistenza degli ormeggiatori, cosi come concordato nel verbale di riunione eseguito in data 20/02/2019 meglio descritto nei visti in premessa e confermato con la successiva riunione tenutasi presso questo Ufficio Circondariale Marittimo nel mese di marzo 6. Durante le operazioni di scarico del materiale nella vasca di essicazione dovranno essere poste sul lato esterno del motopontone le panne contenitive ad evitare il propagarsi di eventuali inquinamenti dovuti allo sversamento accidentale a mare del materiale in parola; 7. Dovrà essere quotidianamente data comunicazione da parte del comando di bordo dell’unità operante, alla Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo (via radio: canale 16 VHF, via telefono 0781-83071 / 0781-84815) circa l’effettivo inizio/termine delle operazioni, la tipologia di attività, la posizione, rappresentando eventuali impedimenti che possano precluderne il regolare svolgimento dei lavori. 8. La ditta esecutrice dei lavori dovrà utilizzare tecniche e modalità di dragaggio in grado di minimizzare la risospensione dei sedimenti, la perdita di materiale verso l’ambiente acquatico e la conseguente dispersione della contaminazione associata in tutte le fasi del processo di movimentazione (dragaggio, trasporto e deposito); 9. La ditta esecutrice dei lavori dovrà evitare modalità che possano consentire fenomeni di sgocciolamento del materiale dragato; 10. La ditta esecutrice dei lavori dovrà gestire il materiale dragato e l’acqua ad esso associato in conformità alla normativa vigente; 11. Restano fermi, ai sensi degli articoli 3 e 7 del Dlgs 182/2003, gli obblighi di conferimento delle acque di scarico qualora l’unità faccia scalo in porti dotati di appositi impianti di raccolta. 12. Il comando di bordo dell’unità impiegata, deve garantire, che tutti gli addetti ai lavori, siano a conoscenza delle seguenti disposizioni. 13. Operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, prevedendo idonea assicurazione per il personale impiegato. 14. Segnalare con la massima tempestività a questa Autorità, ogni inconveniente e problematica inerente la sicurezza provvedendo, qualora ritenuto necessario, dal responsabile dei lavori, alla sospensione delle operazioni di escavo. 15. Le attività di escavo, dovranno essere effettuate con le dovute precauzioni atte a salvaguardare l’ambiente marino, il patrimonio ittico e la pubblica incolumità. 16. L’unità, in trasferimento per il porto Commerciale di Sant’Antioco, prima dell’ingresso e del successivo ormeggio lungo la banchina Commerciale del predetto, deve far pervenire a questa Autorità Marittima apposita istanza di accosto. Una volta agli ormeggi, dovrà eseguire la prevista pratica di arrivo nonché fornire tutta la documentazione cosi come previsto dall’articolo 179 del Codice della Navigazione.
17. L’unità impegnata dovrà prestare massima attenzione nell’attività di escavo in particolare nella tutela degli Habitat e delle specie inserite nel D.P.R. n° 357 del 1997 modificato ed integrato con il D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. 18. Il comando di bordo dovrà presentare apposito piano di carico a questa Autorità Marittima al termine delle operazioni giornaliere di dragaggio all’ingresso in porto. 19. Il comando di bordo dovrà adottare tutte le disposizioni in materia sanitaria diramate dalle Autorità Competenti in relazione all’assunzione di idonei protocolli di sicurezza anticontagio al fine di limitare la diffusione della malattia infettiva COVID-19.


Art. 3 (Obblighi e prescrizioni per la società committente dei lavori nonché esecutrice degli stessi) 1. La presente ordinanza, emanata agli esclusivi fini della Sicurezza della Navigazione, tutela ambientale e salvaguardia della vita umana in mare nonché dell’ambiente marino, non esime la società committente e quella esecutrice delle operazioni di escavo, dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di questa Autorità Marittima ovvero di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dell’attività da porre in essere. 2. La società committente e quella esecutrice dei lavori in parola, devono attenersi a tutte le eventuali ulteriori disposizioni, che potranno essere impartite dall’Autorità Marittima, in aggiunta a quelle citate nella presente Ordinanza. 3. L’Autorità Marittima si ritiene manlevata, da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o terzi, dalle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli. 4. La ditta esecutrice dei lavori dovrà porre in essere tutte le misure in materia sanitaria contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

Art. 4 (Interdizione temporanea banchina adiacente area demaniale adibita a cantiere per lo stoccaggio del materiale di risulta derivante da escavo) La banchina ricadente in area demaniale marittima, adiacente all’area di deposito temporaneo utilizzato per lo stoccaggio a mezzo vasca di contenimento adibita a ricevere i materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni di escavo del canale di Sant’Antioco, meglio evidenziata nell’allegato mod. D1, è interdetta, all’ormeggio di qualsiasi unità ad esclusione del Motopontone denominato ARGO iscritto al n° 4696 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Taranto, Sarà cura e onere della Ditta SER.LU Costruzioni, provvedere a:
? Delimitare l’area di cantiere con idoneo transennamento, lo stesso dovrà avere illuminazione diurna e notturna e/o comunque visibile a distanza da terzi; ? Apporre la prevista segnaletica relativa all’area di cantiere; ? Porre in essere tutti quegli atti preordinati al fine di garantire la sicurezza delle attività tese allo stoccaggio dei materiali di risulta generati dalle lavorazioni di escavo; ? Porre in essere tutti quegli atti preordinati al fine di fronteggiare l’eventuale e/o possibile sversamento di liquame derivante dallo stoccaggio del materiale di risulta, al fine di cagionare lo sversamento dello stesso lungo la banchina adibita temporaneamente ad area di cantiere e/o in mare; ? Predisporre un eventuale presidio antincendio al fine di fronteggiare possibili fiamme all’interno dell’area di cantiere e/o nelle vasche di contenimento del sedime; ? Comunicare il nominativo della Ditta appaltata per il trasporto via terra dei materiali di risulta, la stessa dovrà fornire a questa Autorità Marittima la seguente documentazione: - Elenco personale e mezzi operante nell’area portuale; - Copia libretti di circolazione e assicurazione mezzi impiegati; - Copia collaudi e autorizzazioni al trasporto dei materiali derivanti dallo stoccaggio del sedime; - Copia iscrizione articolo 68 Codice della Navigazione; ? Copia dei formulari di trasporto e smaltimento del materiale di risulta;
? Copia delle risultanze delle indagini batimetriche effettuate prima e dopo il dragaggio; ? Rispettare quanto stabilito dall’Allegato A paragrafo 5.2 del D.M. 15 luglio 2016 n. 172 e ss.mm.ii.

Art. 5 (Termine dei lavori) Al termine dei lavori, l’impresa esecutrice degli stessi, dovrà far pervenire la prevista dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori cosi come previsti da progetto. L’interdizione alla navigazione del canale della Laguna di Sant’Antioco, ai fini della sicurezza della navigazione, rimarrà in vigore sino a quando lo stesso non sarà idoneamente segnalato, collaudato e riconsegnato. Art. 6 (Efficacia della presente Ordinanza) Questa Autorità Marittima, cosi come comunicato dalla Ditta SER.LU Costruzioni in data 02/04/2020 con nota meglio generalizzata nei VISTI in premessa, relativi i nuovi periodi di lavorazioni da porre in essere, nelle more dell’efficacia della presente ordinanza, si riserva di abrogare la presente, qualora la Ditta SER.LU Costruzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data indicata come inizio lavori (15/04/2020) non comunichi l’effettivo inizio dei lavori parte in mare e parte in terra, nonché l’impiego operativo del Motopontone ARGO matricola n° 4696 dei Registri Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Taranto, per l’esecuzione dei lavori di dragaggio nella laguna di Sant’Antioco.

Art. 7 (Prescrizioni per le unità in transito nella zona di scarico del materiale di escavo) Durante la fase di deposito nella vasca di essicazione del materiale di escavo da parte del motopontone “ARGO”, a causa dell’ingombro dovuto all’ormeggio dello stesso e al restringimento del passaggio, tutte le unità in transito nel tratto del canale interessato si attengano scrupolosamente alle regole previste per evitare gli abbordi in mare; Art. 8 (Sanzioni) I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare alle persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli Artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, inoltre, se alla condotta di unità da diporto, incorreranno negli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs n° 171 del 18/07/2005. Negli altri casi si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato di cui all’Art. 1231 del Codice della Navigazione. Per le violazioni commesse in materia ambientale si applicano le sanzioni previste dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Art. 8 (Pubblicità) È’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco, con l’opportuna diffusione agli enti interessati, nonché con la pubblicazione sul sito istituzionale

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